IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto, in particolare, il  comma  3  dell'art.  18  della  predetta
legge,   che  consente  di  disporre,  in  conformita'  alle  vigenti
direttive comunitarie, variazioni all'elenco delle specie cacciabili,
da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
su  proposta  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto  nazionale  per  la
fauna selvatica;
  Visto   il  decreto-legge  2  ottobre  1993,  n.  393,  recante  il
riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali;
  Considerato  che si rende necessario ridurre la pressione venatoria
nei confronti  delle  specie  Peppola  (Fringilla  montifringilla)  e
Fringuello  (Fringilla  coelebs), attualmente cacciabili ai sensi del
citato art. 18, comma 1;
  Considerato che tale riduzione coincide con le  disposizioni  della
direttiva comunitaria n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione  degli  uccelli selvatici, la quale non contempla dette
specie nell'allegato II;
  Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
  Su proposta del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
agricole,   alimentari   e   forestali,   d'intesa  con  il  Ministro
dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3,  della  legge  11
febbraio  1992,  n.  157,  l'elenco delle specie cacciabili di cui al
comma 1 dello stesso articolo, e' modificato come segue.