IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 18 della predetta legge, che consente di disporre, in conformita' alle vigenti direttive comunitarie, variazioni all'elenco delle specie cacciabili, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali; Considerato che si rende necessario ridurre la pressione venatoria nei confronti delle specie Peppola (Fringilla montifringilla) e Fringuello (Fringilla coelebs), attualmente cacciabili ai sensi del citato art. 18, comma 1; Considerato che tale riduzione coincide con le disposizioni della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale non contempla dette specie nell'allegato II; Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; Su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1 dello stesso articolo, e' modificato come segue.